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BASTA CON STA BALLA :L’articolo 18 non l’ha eliminato Renzi.

L’articolo 18 non l’ha eliminato Renzi. È stato progressivamente cambiato da più governi, con interventi diversi, stratificati, spesso confusi. Renzi ha fatto una riforma — il Jobs Act — che ha modificato l’ambito di applicazione dell’articolo 18, ma non l’ha “cancellato”. Chi dice il contrario non conosce la storia del diritto del lavoro.E se proprio ci tieni a ripetere stupidaggini, almeno informati prima di aprire bocca. La politica non si fa con le leggende metropolitane, né con gli slogan riciclati su Facebook.

LA FAKE NEWS CHE VOGLIONO AD OGNI COSTO ADDOSSARE A MATTEO LE LARGHE FRANGE DEI NANI CHE TEMONO LA SUA ALTEZZA CULTURALE ED INTEGRITÀ … A CUI SON DOVUTI GIUNGERE I MAGISTRATI CHE VOLEVANO ANNIENTARLO ….

LUI COLPO SU COLPO HA INFRANTO L’ORRENDO CONTESTO. POLITICO ISTITUZIONALE CHE VOLEVA ARDATAMENTE SOPPRIMERLO

La mia ricostruzione tecnica e storica: l’articolo 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) non è stato cancellato del tutto dal Jobs Act, ma ha subìto una profonda e progressiva trasformazione nel corso degli anni. La percezione pubblica è stata spesso distorta da slogan politici e semplificazioni mediatiche.

Ecco una sintesi oggettiva e lineare dell’evoluzione normativa dell’articolo 18, utile per fare chiarezza sulla materia:

La prima grande modifica: La Riforma Fornero (2012)

Il primo vero superamento del testo originario dell’articolo 18 avviene con la Legge 92/2012 (Riforma Fornero).

  • Viene eliminato il reintegro automatico nel posto di lavoro per tutti i licenziamenti illegittimi nelle aziende sopra i 15 dipendenti.
  • Il reintegro resta obbligatorio per i licenziamenti discriminatori.
  • Per i licenziamenti economici e disciplinari privi di giusta causa, il reintegro diventa l’eccezione, sostituito spesso da un bell’indennizzo economico.

L’intervento di Renzi: Il Jobs Act (2015)

Il governo Renzi, tramite il Decreto Legislativo 23/2015, introduce il “contratto a tutele crescenti”.

  • Ambito di applicazione: La riforma si applica solo ai nuovi assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015.
  • Cosa cambia: Per questi nuovi lavoratori, il reintegro in caso di licenziamento economico illegittimo viene completamente cancellato. Resta solo l’indennizzo monetario.
  • Cosa resta dell’Articolo 18: Il reintegro sul posto di lavoro sopravvive anche nel Jobs Act in casi specifici, ovvero per i licenziamenti discriminatori, nulli (es. matrimonio o maternità) o nei casi di licenziamento disciplinare in cui sia dimostrata l’insussistenza materiale del fatto contestato. [1]

Gli interventi successivi della Corte Costituzionale

Il quadro si è ulteriormente stratificato negli anni successivi a causa di diverse sentenze della Corte Costituzionale (come la storica sentenza 194/2018), che hanno dichiarato illegittimo il meccanismo di calcolo rigido degli indennizzi basato solo sull’anzianità di servizio, ridando centralità alla discrezionalità del giudice.

In conclusione, dire che l’articolo 18 è stato “abolito” è tecnicamente falso. È corretto dire che il suo campo di applicazione è stato drasticamente ridimensionato e frammentato, convivendo oggi regimi di tutela diversi a seconda della data di assunzione del lavoratore.

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